Art. 2.

      1. I vice procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale sono immessi a tempo indeterminato nelle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e di giudice di tribunale a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli della magistratura;

          b) non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.